Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «2. Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».